DISCIPLINARE ETNA DOC


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"ETNA"

Approvato con D.P.R. 11.08.1968 G.U. 244 - 25.09.1968
Modificato con D.M. 17.07.1976 G.U. 209 - 1976
Modificato con D.M. 27.09.2011 G.U. 243 - 18.10.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.11.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP


Articolo1
Denominazione e vini

1.La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

"Etna" bianco
"Etna" bianco superiore

"Etna" rosso
"Etna" rosso riserva

"Etna" rosato

"Etna" spumante.

2. La produzione della tipologia "Etna" bianco superiore, di cui al comma 1, è riservata ai vini
ottenuti da uve prodotte nella zona delimitata ricadente nel comune di Milo, specificata nel
successivo articolo 3.

Articolo 2
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata "Etna" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- "Etna" bianco
Carricante minimo 60%;
Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% del totale, anche uve
provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici
idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per
uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato
1 del presente disciplinare.

-"Etna" bianco superiore
Carricante minimo 80% . 2

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale, anche uve
provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici
idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , come sopra specificato.

-"Etna" rosso (anche riserva)
-"Etna" rosato
Nerello Mascalese minimo 80%;
Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve
provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia , come sopra specificato.

-"Etna" spumante (rosato o vinificato in bianco)
-Nerello Mascalese minimo 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 40% altri vitigni idonei
alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Etna" ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei
comuni di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni,
Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio,
Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.
Tale zona è così delimitata:
da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che rappresenta l'estremo limite nord-
ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente
Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila. Da questo punto, il confine è
rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite,
Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all'abitato di
Borello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di
Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge l'abitato di Viagrande. Da
questo centro abitato in poi, il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di
metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisanello, Passo Pomo, Favazza,
Perazzo, e giunge a ovest dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto,
segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine
nord-est viene rappresentato dal letto dei vallone Ciapparotta, all'incrocio della strada ferrata della
Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica
dei 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le
contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite
nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto dei vallone Sciambro, raggiunge il
fiume Alcantara.
Il confine nord è rappresentato dalla riva destra dei fiume Alcantara fino all'abitato dei comune di
Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le
contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica dei 1911 e,
attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto dei vallone Salto dei Bue.
Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di livello 900 che, attraverso le
contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San
Giacomo, quindi, attraverso la lava dei 1792, raggiunge contrada Piricoco a nord di monte Ilice,
all'estremo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato
dalla curva di livello 1.000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila, Serruggeri, 3

Camercia, Dagala dell'Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale
Brancato.



Articolo 4
Norme per la viticoltura

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Etna" devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
2.Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Etna" devono essere le seguenti:
Etna bianco, rosso e rosato 9 t/ha;
Etna" rosso riserva 8 t/ha.
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua
deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché
la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
3.I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Etna"devono essere i seguenti:
Etna bianco 11,00% vol;
Etna bianco superiore 11,50% vol;
Etna rosso 12,00% vol;
Etna rosso riserva 12,50% vol;
Etna rosato 12,00% vol;
Etna spumante 10,00% vol.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento
e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nell'Art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.
Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, le operazioni di imbottigliamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di
vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia
dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno
effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo
n. 61/2010 (Allegato 2).
2.La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non dovrà essere superiore al 70%;
qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero
con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. 4

4. La tipologia spumante deve essere ottenuta:
- per la tipologia rosato, mediante la vinificazione "in rosato" delle uve rosse, ovvero con la
vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;
- per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia
con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.
5. La tipologia "Etna" rosso può utilizzare la menzione "riserva" solo se sottoposto ad un periodo di
invecchiamento all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno 12 mesi
in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1.I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:

«Etna» bianco
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: minimo 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

"Etna" bianco superiore
colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidità totale : da 5,5 a 7 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

"Etna" rosso
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Etna" rosso riserva
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Etna" rosato
colore: rosato tendente al rubino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; 5

acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.


"Etna" spumante
spuma: fine e persistente
colore: per il tipo rosato: rosato scarico con riflessi rubino con l'invecchiamento; per il tipo bianco:
giallo paglierino scarico, con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti
dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

1.La denominazione di origine controllata dei vini "Etna" può essere seguita da indicazioni
geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade , dalle quali provengono le uve,
così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato A del presente disciplinare di
produzione.

2.Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purchè non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti
acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3.Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Etna è obbligatoria l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve con l'esclusione degli spumanti non millesimati.

Articolo 8
Confezionamento

1.I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume
nominale fino a 5 litri.

2.Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

3.Per gli altri vini a denominazione di origine controllata "Etna" é obbligatorio l'utilizzo del tappo
raso bocca di sughero o di altri materiali consentiti dalla normativa vigente.

4.Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica. 6

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella provincia di Catania e comprende parte dei territori di 20
comuni pedemontani dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.300 m), una montagna conica
imponente che si innalza dal livello del mare a Nord di Catania, con un perimetro di base di circa
180 km, che, con le sue frequenti eruzioni, ha da sempre condizionato la vita delle popolazioni che
vivono alle sue pendici e nelle zone limitrofe.
Nessuno di questi comuni viene compreso per intero nella zona di produzione della DOC "Etna", in
quanto il loro territorio è sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale, mentre la
zona di produzione della denominazione ne interessa la fascia mediana. La zona geografica
delimitata assume quindi la forma di un semicerchio attorno al vulcano, aperto sul versante
occidentale.
Per la sua particolarità la zona etnea può essere definita "un'isola nell'isola"; infatti presenta
caratteri pedoclimatici che la distinguono nettamente da tutto il resto della regione siciliana.
La zona interessata gode inoltre di una spiccata variabilità climatica e dei suoli, a seconda del
versante e dell'altimetria, definendo variegati ambienti, tutti in diverso modo favorevoli ad un'alta
qualità delle produzioni vitivinicole.
La natura del terreno è strettamente legata alla matrice vulcanica; il suolo si è formato soprattutto
dall'accumulo e dalla successiva alterazione di diversi materiale eruttivi quali ceneri, sabbie, lapilli
e pomice; la viticoltura della zona insiste per l'80% su suoli bruni andici e suoli bruni liscivati (di
origine vulcanica) e, per il restante 20%, su suoli alluvionali e vertisuoli. I suoli di origine vulcanica
sono generalmente sciolti, ricchi di scheletro e quindi con ottima permeabilità, ricchi di
microelementi e potassio assimilabile e, mediamente forniti o poveri, di azoto e fosforo
assimilabile.
La coltura della vite principalmente occupa i territori che hanno una altimetria compresa tra i 300 ed
i 900 m. slm, spingendosi sino ai 1.100 m.
Il clima si può classificare come temperato mediterraneo, con un regime pluviometrico annuale che
presenta il massimo nel periodo autunno-vernino ed il minimo nel periodo estivo; i mesi di giugno
e luglio sono di norma asciutti mentre agosto è abbastanza piovoso
La piovosità media annua è nettamente superiore a quella del resto dell'isola e varia a seconda del
versante; nel versante di sud-ovest la media annua è la più bassa e si aggira sui 600 mm, che
raddoppia, raggiungendo i 1.200 mm annui nel versante di nord e di nord-est.
Il versante sud-occidentale è quindi caratterizzato da una umidità relativa più bassa e la vite si
spinge sino ai 1.100 metri.
Il versante orientale (Giarre, S. Venerina) è quello più precoce a causa dell'esposizione ed inoltre ,
risentendo della brezza costiera, i valori termici giornalieri, pur caratterizzati da evidenti escursioni
termiche, raramente raggiungono punte molto alte nei mesi estivi.
Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Paternò, Belpasso) è caratterizzato da
maggiori forti escursioni termiche giornaliere e si determina quindi un ambiente più tardivo
Il versante Nord (Randazzo, Castiglione, Linguaglossa) è caratterizzato dalla maggiore piovosità
oltre che da forti escursioni termiche tra giorno e notte.
Tutti questi elementi climatico-ambientali sono quindi congeniali ad una vitivinicoltura mirata alla
qualità.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc "Etna".
La provincia di Catania ed i paesi etnei sono la terra della più antica civiltà agricola siciliana; le
prime testimonianze di comunità agricole sono riferite al Neolitico.
Questa parte della Sicilia orientale fu la prima ad essere colonizzata dai greci (729 A.C.) ed
nell'VIII sec. A.C. già conobbe il vino e forse anche la vite.
Nel V sec. A.C. questo areale era fortemente vitato , come è testimoniato da alcune monte del
tempo giunte fino a noi. 7

Nel III sec. A.C. Teocrito parla della grande diffusione del vigneto alle falde dell'Etna;
successivamente la viticoltura ebbe un periodo di decadenza, per poi riprendersi dal XIII sec. D.C.
in poi.
Nel 500 Fazello lodava i vini prodotti ai piedi dell'Etna e nel 700 Arnolfini parlava del vino di
Mascali , che veniva esportato a Malta.
Nel 1848 risultavano coltivati quasi 26.000 ettari di vigneto .
Nel 1869 G. Gregorio cita i rinomati vini della Contea di Mascali (XVIII-XIX sec.), antico
territorio alle pendici dell'Etna , sito tra l'attuale Giarre e Mascali e, quelli della zona superiore
della regione pedemontana dell'Etna.
Tra il 1880 ed il 1885 Catania era la provincia siciliana più vitata con oltre 90.000 ettari di vigneto;
ma l'invasione fillosserica ai primi del 900 provocò una grave crisi della viticoltura; gli ettari di
vigneto scesero fino a circa 40.000 ettari.
La riduzione della superfice vitata negli anni è dovuta alle frequenti eruzione dell'etna e alle
oggettive difficoltà di una viticoltura difficile, cosidetta "eroica", dove i vigneti a causa delle forti
pendenze sono in larga parte terrazzati e dove le operazioni colturali sono difficilmente
meccanizzabili e, quindi, comportano costi molto alti.
Ma, nonostante queste "difficoltà" la viticoltura etnea nel corso dei secoli ha sempre mantenuto un
ruolo di coltura molto importante per il territorio, con la produzione di vini di alta qualità fino ad
arrivare ad oggi.
La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di
nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito
ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC "Etna", come testimoniano i
riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC "Etna" prodotti dalle aziende
della zona geografica di riferimento.
E' stata la prima DOC siciliana ad essere riconosciuta ed una delle più antiche d'Italia, con Dpr
dell'11 agosto 1968, di recente, nel 2011, il disciplinare è stato modificato, con l'introduzione della
tipologia spumante, nella versione bianco e rosato, e del rosso riserva.
Sono tipologie che non erano state codificate dal primo disciplinare , ma sono da tempo prodotte
nella zona di riferimento.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli
tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata; il Nerello Mascalese è un vitigno tipico
dell'areale etneo, dove è coltivato da tempo immemorabile; il nome fa riferimento alla Contea di
Mascali, probabile centro di origine o almeno di diffusione della cultivar. Molto probabilmente
rientra nell'antico gruppo dei vitigni "Nigrelli" descritti dal Sensini (1760) nelle sue "Memorie sui
vini siciliani", ma le prime citazioni di un Nerello Mascalese coltivato alle falde dell'Etna sono del
1839 ad opera dell'Abate Geremia.
Anche sul Nerello Cappuccio le prime informazioni ci pervengono dall'Abate Geremia
relativamente alle zone di Tre Castagni e Viagrande. Dai Bollettini ampelografici (1878) abbiamo
notizie della coltivazione di un "Nerello ammantellato" (Nerello Mantellato è sinonimo del N.
Cappuccio ) nella provincia di Catania.
Il vitigno Carricante ha la sua zona di elezione per la coltivazione nell'areale di produzione della
DOC Etna, dove si spinge fino a quote alte, anche superiori a quelle raggiunte dal Nerello
Mascalese. Deve probabilmente il suo nome ai viticoltori di Viagrande che lo hanno così
denominato per la sua elevata e costante produttività. Indicazioni sul suo utilizzo enologico nella
Sicilia di fine 700 ci provengono dal Sestini, ma è sempre l'Abate Geremia (1839) a "collocarlo"
nella zona etnea.
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
sono quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche. 8

I vigneti, nelle zone di forte pendenza, vengono coltivati, fin dai tempi più antichi, su caratteristici
terrazzamenti contenuti da muretti a secco di pietra lavica che rendono unico un paesaggio singolare
ed affascinante, costellato da antiche masserie, palmenti e ville patrizie, inserito in una delle zone
naturalisticamente più belle ed interessanti della Sicilia.
L'importanza della presenza delle terrazze è data dal fatto che la loro funzione e il loro valore si
estende ad aspetti che vanno oltre quello di puro contenimento del terreno per la creazione di nuove
aree coltivabili. Di particolare interesse risulta il ruolo giocato ai fini del rallentamento delle acque
superficiali, nella difesa dagli agenti erosivi del suolo dei terreni denudati della vegetazione naturale
a fini colturali. Il suolo accumulato in una terrazza ha tra l'altro una capacità di ritenzione idrica
elevata, in particolare in prossimità del muro dove l'acqua superficiale rallenta e può penetrare nel
sottosuolo, pur garantendone il drenaggio attraverso il materiale posto 'a secco'. A queste funzioni
altre se ne collegano: conservazione della biodiversità, conservazione e mantenimento del valore
identitario, paesaggistico e storico-culturale.
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i rossi,
per le tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella
superiore . Queste due tipologie, riserva e superiore, fanno riferimento a vini maggiormente
strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e, nel
caso del rosso riserva, la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento.
Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti,
considerato che già dalla fine dell'800 il Barone Spitaleri produceva con il "metodo classico" di
produzione di spumante, intuendo che quella dell'Etna era una zona a grande vocazione per la
produzione di grandi vini spumanti e già a partire dagli anni '80 alcune aziende producono ottimi
spumanti bianchi e rosati a base di Carricante e di Nerello Mascalese vinificato in bianco.

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al
loro equilibrio gustativo tra la componente aromatica e quella gustativa; in tutte le tipologie si
riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni
interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle
peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC "Etna". Si tratta infatti
di ambienti particolarmente vocati ad una vitivinicoltura di qualità.
La composizione dei suoli vulcanici conferisce ai vini una particolare e gradevole sensazione di
mineralità, contribuendo, specialmente nei bianchi, a migliorarne la longevità.
Nella "Storia dei vini d' Italia", scritta dal Bacci nel 1596, venivano citati i vini prodotti sui colli
che circondano Catania , la cui bontà era attribuita alle ceneri dell'Etna.
Inoltre le temperature massime dei mesi di luglio ed agosto, che non raggiungono mai punte
eccessive, e le forti escursioni termiche giornaliere, sono determinanti per uno svolgimento regolare
della maturazione delle uve, con una ottimale sintesi ed accumulo del patrimonio aromatico delle
uve.
La zona dell'Etna è la zona più tardiva in Sicilia per la maturazione delle uve; la raccolta viene
effettuata a partire da settembre per le uve utilizzate per le basi spumante e si protrae fino alla fine
di ottobre qualche volta a novembre per le quote più alte; generalmente la raccolta di quelle del
Carricante inizia da circa fine settembre a metà di ottobre, quelle del Nerello Cappuccio del Nerello
Mascalese dalla prima decade di ottobre. 9

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca greco-romana fino ai giorni nostri,
attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC
"Etna". Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel
corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso
scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Etna", le cui peculiari caratteristiche sono
descritte all'articolo 6 del disciplinare.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli
Viale della Libertà n° 66
90143 - Palermo
Telefono 091 6278111
Fax 091 347870;
e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010
(Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n.
607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
(sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in
G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

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